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Brevetti

FAQ (domande frequenti):

 
  • È un Titolo giuridico che assicura l’esclusiva su un dato ritrovato tecnologico o invenzione.

  • Serve ad impedire che la propria idea venga sfruttata da altri.

  • 20 anni, a partire dalla data di deposito, non rinnovabili; una volta scaduto il periodo di protezione l’invenzione diventa di dominio pubblico, può cioè essere prodotta e commercializzata da chiunque.

  • Il brevetto per invenzione, come il marchio, garantisce la protezione esclusivamente per il territorio nel quale è stato depositato; vi sono tre possibili livelli di protezione:

    • brevetto italiano (assicura la protezione sul solo territorio italiano);
    • brevetto europeo (assicura la protezione su tutto il territorio europeo);
    • brevetto internazionale (assicura la protezione sul territorio dei Paesi designati con la domanda di deposito internazionale).
  • Dipende dal tipo di deposito:

    • 2.500 – 3.500 € circa per il deposito italiano;
    • 5.000 – 6.000 € circa per il deposito europeo o internazionale.

    N.B. I costi sopra indicati sono comprensivi di “spese vive” e di “costi per l’assistenza” (stesura e deposito) presso uno studio specializzato in materia.

  • Sono sostanzialmente tre (3):

    • Novità: nessuno deve aver ideato e pubblicato prima del deposito la stessa cosa (o qualcosa di simile) a livello di brevetto, sito internet, catalogo o altro, in nessuna parte del mondo (anche se si vuole depositare solo a livello italiano il requisito di Novità deve essere verificato in tutto il mondo).
    • Applicabilità Industriale: l’oggetto di invenzione deve essere riproducibile a livello industriale; per tale motivo non è possibile brevettare soltanto un’idea; tale idea deve infatti essere realizzabile a livello pratico. Si tenga presente che l’ufficio ricevente non richiede un prototipo funzionante, ma esige che dal testo descrittivo “sia possibile riprodurre sperimentalmente l’oggetto di brevettazione”. Alcuni uffici, tra i quali l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), nel caso in cui non sia chiaro dal testo il funzionamento o meno di un dato ritrovato, può chiederne al Titolare un prototipo funzionante.
    • Passo Inventivo: oltre ad essere nuovo e applicabile a livello industriale, un brevetto “deve rappresentare un significativo miglioramento rispetto allo stato dell’arte”; se invento quindi un macchinario / dispositivo che è nuovo (e replicabile a livello industriale) ma che non migliora i dispositivi già presenti (ad esempio a livello di facilità di utilizzo o di risparmio nei costi di produzione), ho inventato una cosa sostanzialmente “inutile”, che non possiede cioè un sufficiente passo inventivo (non viene giudicato sufficientemente inventivo, ad esempio, il fatto di assemblare un macchinario con parti preesistenti).

    Per ottenere la registrazione devono essere presenti tutti e tre i Requisiti.

  • Si deve effettuare, prima del deposito, una cosiddetta “Ricerca di anteriorità brevettuale”, volta appunto a verificare che siano presenti i requisiti di cui al punto 6. Una tale ricerca deve essere commissionata ad un centro specializzato (per il servizio di ricerca brevetti offerto dal Patlib di Vicenza cliccare qui).

  • Dopo aver verificato che la mia invenzione possieda i requisiti fondamentali devo rivolgermi ad uno Studio di Consulenza (è disponibile un elenco completo dei consulenti in Proprietà Industriale al seguente link: https://www.ordine-brevetti.it/it/elenco-iscritti), che mi assista nella fase di stesura e di deposito del brevetto.

    N.B. La legge italiana (e quella comunitaria) specifica che si può scrivere e depositare un brevetto per invenzione anche autonomamente, senza cioè l’assistenza di un Consulente in PI; si consideri però che tale soluzione porta spesso a risultati “disastrosi”: ammesso infatti che si superino gli esami formali da parte dell’ufficio ricevente (un brevetto deve essere scritto in un linguaggio prestabilito, detto ufficiosamente “brevettese”, e deve essere provvisto di tutte le sezioni richieste: DESCRIZIONE (suddivisa in Campo di applicazione, Stato dell’arte, Sommario e Descrizione dettagliata), RIASSUNTO, DISEGNI e RIVENDICAZIONI), vi è una grande probabilità di rigetto a seguito dell’esame sostanziale, che si basa prevalentemente sulle RIVENDICAZIONI e sulla loro formulazione.

  • No; non sono brevettabili le teorie e i metodi scientifici, le formule matematiche, le tecniche chirurgiche (gli strumenti chirurgici invece sì), i giochi e le applicazioni software (eccezion fatta per gli USA, in cui i software possono essere protetti con un brevetto per invenzione). Giochi e software sono proteggibili con il Diritto d’autore (o Copyright).

  • ; tuttavia, per motivi pratico-economici, a tutt’oggi è conveniente depositare prima il brevetto italiano, per poi eventualmente estenderlo (entro 1 anno dal deposito) a brevetto europeo / internazionale. L’attuale procedura italiana, in vigore dal luglio 2008, stabilisce infatti che le domande di brevetto italiano siano esaminate dagli esaminatori dell’Ufficio europeo (grazie ad un accordo tra l’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l’EPO), imponendo che il “Rapporto di Ricerca” (ovvero l’esito dell’esame) sia inviato al Titolare entro 8 mesi dalla data di deposito. Ciò significa che il Titolare stesso potrà disporre di ulteriori 4 mesi per poter decidere, sulla base del Rapporto di Ricerca, se estendere o meno il brevetto.

  • Posso convertire il brevetto per invenzione in modello di utilità (vedi FAQ 12).

  • Il modello di utilità (o modello d’uso, detto anche “piccolo brevetto”) è un Titolo di Privativa Industriale che viene concesso sulla base del solo esame formale per un’invenzione che possiede i requisiti di Novità e di Passo Inventivo, ma che manca di un sufficiente Passo Inventivo. Va scritto allo stesso modo di un brevetto per invenzione, quindi con modalità e costi analoghi.

  • Vale 10 anni a partire dalla data di deposito, non rinnovabili (dopodiché il modello di utilità diventa di dominio pubblico).

  • No; di fatto a livello europeo o internazionale è possibile depositare il solo brevetto per invenzione; tuttavia se ho depositato un modello di utilità italiano è possibile convertire la domanda (con un’apposita procedura) in brevetto per invenzione, per poi estenderlo ad europeo o internazionale; è anche possibile, sempre entro 1 anno dal deposito, depositare uno o più modelli di utilità nazionali esteri, in quei Paesi che lo consentano (quasi tutti, eccezion fatta per Stati Uniti e Gran Bretagna).

  • Formalmente fornisce la stessa protezione del brevetto per invenzione (ovvero l’esclusiva sulla produzione e commercializzazione dell’oggetto depositato); a livello pratico non è così: mentre infatti il brevetto per invenzione è sottoposto ad un esame sostanziale da parte dell’ufficio ricevente (l’EPO nel caso del brevetto italiano), atto a verificare la presenza dei 3 Requisiti Fondamentali richiesti (Novità, Applicabilità Industriale e Passo Inventivo), il modello di utilità è sottoposto al solo esame formale (non vi è quindi un esaminatore che verifichi se il MU presenta i requisiti di Novità e Applicabilità richiesti); ciò significa che in caso (ad esempio) di contraffazione del prodotto, se si possiede un brevetto per invenzione sarà sufficiente esibire al giudice il Rapporto di Ricerca (dal quale si riesce a capire se tale brevetto è valido o meno) ed il giudice, di conseguenza, potrà decidere immediatamente come procedere; se si possiede invece un modello di utilità regolarmente registrato il giudice dovrà comunque nominare dei Periti per valutarne l’effettiva validità (se possieda cioè o meno i requisiti di Novità e Passo Inventivo), con conseguente dilatazione dei tempi decisionali.

  • ; sostanzialmente per i seguenti motivi:

    • Sul prodotto si può comunque scrivere “brevettato” (in Italia il modello di utilità viene chiamato, per esteso, “brevetto per modello di utilità”, così come il marchio può essere chiamato “brevetto per marchio d’impresa”); ciò può essere utilizzato come “arma di deterrenza” (se un concorrente vede la scritta “brevettato” su un determinato articolo ci pensa più volte prima di copiarlo);
    • A livello di marketing ha maggiori possibilità di vendita un prodotto brevettato rispetto ad un prodotto privo di qualsiasi tipo di protezione;
    • Il modello di utilità garantisce comunque (anche se solo formalmente) l’esclusiva sull’articolo depositato, impedendo di fatto l’utilizzo di tale tecnologia da parte dei concorrenti.
  • Sia che si tratti di un brevetto per invenzione che di un modello di utilità posso scrivere “brevetto in fase di domanda” (o Patent Pending) se non è ancora stata concessa la registrazione, e “brevetto registrato” ( o Patent Granted) se la registrazione è stata concessa.

  • Solitamente entro 2/3 anni dal deposito.

  • I diritti di esclusiva iniziano a valere dal momento in cui si deposita la domanda; diventeranno effettivi una volta ottenuta la registrazione.

  • Una volta effettuato il deposito il brevetto viene esaminato formalmente (si valuta cioè se il testo è stato scritto in modo corretto e che la materia ivi descritta rientri nelle cose brevettabili), dopodiché viene esaminato a livello sostanziale (verifica dei Requisiti di Novità, Applicabilità Industriale e Passo Inventivo) e quindi, allo scadere del 18° mese dalla data di deposito, pubblicato.

 

Per maggiori approfondimenti sulla materia BREVETTI consultare il seguente link: www.cpv.org
(sezione “Marchi e Brevetti” – “Brevetti”)


Link istituzionali esterni

http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti
(sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – brevetti italiani)

https://www.epo.org/index.html
(sito dell’EPO - Ufficio Europeo dei Brevetti)

https://www.wipo.int/pct/en/
(sito della WIPO – World Intellectual Property Organization – brevetti internazionali)